Quietanze liberatorie delle erogazioni liberali nei modelli 730 e modelli Redditi Persone fisiche

Lettera del presidente UCEBI Giovanni Arcidiacono del 19 maggio 2023

Care Chiese, car* cassier*,
anche quest’anno, abbiamo ricevuto qualche segnalazione di CAF che rifiutano di accettare le quietanze liberatorie (ricevute dei/lle cassieri/e) delle erogazioni liberali in contanti alle Chiese Battiste.
Le istruzioni al 730/2023 (qui allegate) alla pagina 65 chiariscono, in modo inequivocabile, che:
Le erogazioni liberali effettuate nei confronti della Chiesa Evangelica Valdese, Unioni delle Chiese metodiste e valdesi, possono risultare anche dall’attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola Valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati che devono contenere il numero progressivo dell’attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l’importo dell’erogazione liberale e la relativa causale. Le medesime precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della Tavola Valdese devono ritenersi valide anche per le erogazioni liberali effettuate a favore: dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, dell’ Unione delle Comunità ebraiche italiane.
Per ulteriori informazioni circa le modalità di versamento e di documentazione delle erogazioni, si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 7/E del 24 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate e nella risoluzione 19 giugno 2017, n. 72.
La circolare n.7/E sopra richiamata, che alleghiamo, a proposito delle modalità di versamento delle liberalità ad istituzioni religiose, precisa che la deduzione spetta anche se le erogazioni sono effettuate in contanti.
Sulla problematica in oggetto, vi inoltro anche l’ultima circolare inviata alle Chiese e ai/lle cassieri/e l’anno scorso (“Liberalità deducibili Mod. 730”) più i relativi allegati.
Vi segnalo soprattutto gli ultimi allegati (RISOLUZIONE N. 72 DEL 19.06.2017, Circolare ADE n. 7E del 25.06.2021 e Circolare ADE n. 24E del 07.07.2022), che rappresentano gli ultimi due documenti diffusi dall’Agenzia delle Entrate, in special modo la Circolare ADE n. 24E del 07.07.2022 che chiarisce senza ombra di dubbio che:
L’articolo 1 del decreto ministeriale 1° dicembre 1989, di attuazione dell’art. 3, comma 3, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, con la quale è stata modificata l’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola Valdese, stabilisce, infatti, che le erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola Valdese, debbono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo, dalla attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale, dalla ricevuta rilasciata dall’azienda di credito in caso di bonifico bancario, dalle attestazioni o certificazioni rilasciate dalla Tavola Valdese, su appositi stampati preintestati da questi predisposti e numerati. Gli stampati devono contenere il numero progressivo dell’attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l’importo e la causale dell’erogazione liberale. L’attestazione o certificazione può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Tavola Valdese, anche da soggetti incaricati dalla Tavola Valdese presso le chiese facenti parte dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi. [omissis]
Si deve ritenere, inoltre, che le medesime istruzioni valgano anche in ordine alle erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose per le quali nelle leggi di regolazione delle intese con lo Stato italiano, è prevista la deducibilità dal reddito complessivo ai fini dell’IRPEF senza che, tuttavia, sia stato emanato alcun provvedimento in ordine alle modalità di documentazione, a fini fiscali delle stesse, come nel caso delle erogazioni effettuate in favore dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) (art. 16, legge 12 aprile 1995, n. 116) e della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) (art. 26, legge 29 novembre 1995, n. 520).
Dato che questa problematica si presenta puntualmente tutti gli anni da oltre deici anni, il CE invita i/le cassieri/e e i/le tesorieri/e a conservare questa documentazione in modo da poterla distribuire ai membri di Chiesa in caso di bisogno.

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